Category: avv. Bruno Bellisai

Superbonus 110%: sì alla proroga.

di Avvocati BBC

Il Ministro dell’Economia ha recentemente confermato l’impegno del Governo a inserire nel disegno di bilancio 2022 una proroga dell’Ecobonus per il 2023 in virtù di quanto previsto nel P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.) 
L’obiettivo fissato dall’Unione europea è, infatti, quello di raddoppiare il tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025 attraverso l’isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l’autoproduzione di elettricità nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti.

Misura e limiti naturali alla detrazione d’imposta

La detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta lorda annua. Ciò significa che la quota annuale della detrazione, che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi, né essere chiesta a rimborso.

Utilizzo e fruizione del Superbonus

In alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente può optare per il cosiddetto “sconto in fattura” o per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione stessa, a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che lo gestirebbero direttamente con il Fisco. 
Va però precisato che l’Agenzia delle Entrate, se contesta il bonus perché i lavori effettuati non rispettano i requisiti di legge, provvede al recupero di quanto indebitamente già ricevuto nei confronti del soggetto che aveva diritto al bonus, anche se questi ha ceduto il proprio credito.
Il contribuente potrà eventualmente rifarsi su impresa e professionisti.

Gli adempimenti necessari per la fruizione delle detrazioni fiscali Superbonus 

Da tale succinta esposizione, che riguarda l’utilizzo e la fruizione del Superbonus 110% (di cui al D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020), emerge che il contribuente deve prestare particolare attenzione a quanto segue:

  1. è necessario che il professionista, che rilascia le attestazioni di prestazione energetica dell’edificio (una all’inizio dei lavori e una alla fine), abbia contratto un’idonea polizza assicurativa, al pari del tecnico abilitato al rilascio delle asseverazioni con le quali si dimostra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti e che le spese sostenute sono congrue;
  2.  come per qualsiasi contratto d’appalto, vanno esaminate le singole clausole per evitare i rischi connessi all’esecuzione delle opere, anche per le conseguenze fiscali che ciò comporta.
  3. gli interventi da realizzare su fabbricati condominiali possono essere approvati “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio” (art. 9 bis D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. nella L. 17.07.2020 n. 77 ). In tal caso è opportuno attendere 30 giorni dalla delibera assembleare per verificare se la stessa sia stata impugnata da qualche condomino contrario o assente all’assemblea. Intraprendere le opere in pendenza d’impugnazione della delibera può comportare rilevanti problemi.

COVID-19: cosa succede alle vacanze e ai viaggi prenotati in Italia e all’Estero se non si può partire?

di Avvocati BBC

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il COVID-19 può essere classificato come una pandemia. 

A partire da questa data, le conseguenze della pandemia da COVID-19 possono essere considerate come impreviste o inattese per i consumatori e causa di “forza maggiore”?

L’eccezionalità della situazione, gestita dal Governo italiano con provvedimenti specifici, incide sull’operatività delle ordinarie regole di rimborso. 

Recependo l’art. 88 bis del D.L. 17/3/2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) come modificato da successivi provvedimenti normativi, la legge 21 maggio 2021 n. 69 (di conversione del D.L. n. 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni”) prevede, in sostanza, due ipotesi:

A. La prima ipotesi è che sia il consumatore ad essere impossibilitato per motivi legati al Covid-19 (quarantena, positività al virus, l’essere residente o diretto in zona rossa o Paese “chiuso”) ad usufruire di servizi già prenotati o pagati relativi a: 

1. trasporto aereo, ferroviario, marittimo, in acque interne o terrestre
2. soggiorno in strutture alberghiere
3. pacchetti turistici

Nei casi 1. e 2., il consumatore può esercitare il diritto di recesso, chiedendo entro 30 giorni il rimborso del prezzo pagato.
Entro trenta giorni dalla richiesta del consumatore, il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione.

Nel caso 3., l’organizzatore – in alternativa al rimborso – può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore (in quest’ultimo caso con restituzione della differenza di prezzo) oppure può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher da utilizzare entro ventiquattro mesi dalla sua emissione.

B. La seconda ipotesi è che qualora sia il vettore o la struttura ricettiva ad essere impossibilitati ad eseguire le prestazioni in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi essi esercitano il diritto di recesso dandone tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione

L’organizzatore di pacchetti turistici, in alternativa, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore (in quest’ultimo caso con restituzione della differenza di prezzo).

E se il consumatore non intende usufruire o comunque non ha usufruito del voucher? 

In base al comma 12 bis dell’art. 88 bis del D.L. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020 e modificato dalla L. 69/2021, il consumatore, decorsi 24 mesi (in caso di solo soggiorno in struttura recettiva o di pacchetti turistici), o 12 mesi (in caso di trasporto) dall’emissione del voucher senza che egli ne abbia usufruito, potrà richiedere il rimborso del prezzo pagato, che verrà corrisposto entro 14 giorni dalla relativa richiesta.

Infine, con il consenso delle parti, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio oppure può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati all’agenzia stessa.

Protezione della ricchezza – Destinazione e trasferimento dei patrimoni

di Avvocati BBC

Parlare di eredità, di divisioni e destinazione dei patrimoni non è tema gradito alla maggior parte delle persone. Quando, però, si è costretti a pensarci poiché si verifica una malattia o un imprevisto, si comprende quanto sia importante aver già pianificato l’utilizzo del proprio patrimonio e l’eventuale suo passaggio nelle mani di familiari o di altri. In Italia il contenzioso successorio e familiare ha un alto tasso di incidenza, mentre potrebbe essere risolto con una accurata pianificazione diretta a proteggere la parte finale della propria vita e, al contempo, proteggere la ricchezza della famiglia.

Necessità di pianificare il patrimonio ereditario

Il tema riguarda i singoli, i coniugi e le coppie di fatto, chi possiede patrimoni: la ricchezza può essere destinata e/o distribuita nel rispetto degli interessi propri e dei propri eredi ed evitando che i sacrifici ed il lavoro di una vita vadano dispersi.

Un imprenditore può pianificare che la propria azienda venga amministrata e continui a crescere, anche quando non potrà o non vorrà più occuparsene di persona.

Come tutelare l’eredità.

Cosa serve? Una consulenza integrata, competente ed affidabile di professionisti con esperienza.

Perché integrata? Perché le questioni a cui trovare una soluzione sono tante, come tante sono le possibilità ed ognuno deve trovare la soluzione migliore: dal trust al fondo patrimoniale, dal testamento ad una polizza assicurativa ad altri atti con forme diverse, tutti diretti a garantire la gestione più efficace ed utile, anche dal punto di vista fiscale, del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare.

Quando c’è bisogno dell’Amministratore di sostegno?

Altra situazione che potrebbe presentarsi e che ci potrebbe cogliere impreparati è l’impossibilità, anche parziale o temporanea e causata da una menomazione fisica o psichica, di poter curare personalmente ai nostri interessi. In tal caso è possibile individuare il soggetto da nominarsi quale nostro Amministratore di Sostegno (istituto introdotto dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6), con funzioni di supporto, in termini di rappresentanza e di assistenza, delle capacità residue del soggetto beneficiando.

Contagio COVID e infortunio sul lavoro

di Avv. Bruno Bellisai

L’infezione da Covid, se contratta in occasione del lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro. Per tale patologia infettiva, infatti, la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio.

Cosa comprende l’indennità INAIL?

L’indennità temporanea assoluta riconosciuta dall’INAIL riguarda sia il periodo di impossibilità fisica della prestazione lavorativa, sia il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

Come si prova l’avvenuto contagio al lavoro?

Per presunzione semplice. È possibile provare l’avvenuto contagio per motivi professionali stabilendo che l’evento infettante sia conseguenza probabile e verosimile – secondo il buon senso e la normalità – di un contatto avvenuto durante l’attività lavorativa.
Ciò in particolare riguarda alcune categorie di lavoratori, per il fatto che le specifiche mansioni in cui sono adibiti li espongono maggiormente al rischio.
In ogni caso è ammessa la prova contraria da parte dell’Istituto.

Differenze tra presupposti per l’indennizzo INAIL e Responsabilità del datore di lavoro.

Non vanno confuse le condizioni per l’erogazione dell’indennizzo da parte dell’INAIL con quelle per la responsabilità penale e civile del datore di lavoro, che va accertata con criteri diversi e che presuppongono quantomeno una sua condotta colposa.
Infatti, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi previsti, mentre nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid, dai protocolli e dalle linee governative e regionali.

Infortunio sul lavoro e danno differenziale

di Bruno Avv. Bellisai

L’articolo 2087 c.c. recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

A chi spetta la tutela della salute dei dipendenti?

La norma configura in capo al datore di lavoro l’obbligo di tutela della salute dei dipendenti.
Si tratta di una legge di chiusura dell’intero sistema normativo antinfortunistico, dettata dal rilievo costituzionale del diritto alla salute delle persone (art. 32 Cost.) e, al contempo, aperta a recepire ogni miglioramento dei livelli della sicurezza al progredire della tecnica e dell’organizzazione del lavoro.

Pertanto, l’imprenditore che, pur avendo adottato le specifiche cautele antinfortunistiche previste dalla legge, non le abbia adeguate alla migliore tecnologia esistente al momento del sinistro, sarà responsabile per infortunio occorso al dipendente.

In tale situazione e in base alla norma sopra citata, comporterà per il datore di lavoro una responsabilità civile, ma spesso anche una responsabilità penale

In ambito civilistico, come precisa la Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 19.06.2020 n. 12041), “la responsabilità del datore di lavoro va accertata con criteri di tipo civilistico, esattamente secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa e al nesso causale tra fatto ed evento dannoso”. Il medesimo accertamento del nesso di causalità e della colpa saranno tema fondamentale di prova anche nel processo penale per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro.

Ma i due valori costituzionali della tutela della vita e della salute dei lavoratori (ex art. 32 Cost.), da un lato, e il rispetto del principio di colpevolezza (ex art. 27, 1° comma Cost) riescono davvero a convivere senza entrare in conflitto tra loro?

La risposta non è così agevole. Se si considera che la responsabilità del datore di lavoro viene esclusa dalla giurisprudenza soltanto quando l’imprudenza del lavoratore si sia sostanziata in un comportamento talmente anomalo e abnorme, in quanto totalmente estraneo alla tipologia di prestazione lavorativa, da integrare una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a causare l’evento.

Il comportamento imprudente del lavoratore non esclude, invece, la responsabilità del datore di lavoro se questi non abbia intrapreso alcuna azione concreta ad evitarlo, poiché la norma cautelare ha per scopo anche di prevenire gli errori e le imprudenze del dipendente

Danno Differenziale: cos’è.

Il c.d. danno differenziale è quello dovuto per la quota eccedente le indennità liquidate dall’Istituto Assicuratore e comprende tutte le tipologie di danno che il lavoratore ha subito a causa dell’infortunio, danno patrimoniale e non patrimoniale, e rimane a carico del datore di lavoro.

Come viene calcolato il Danno Differenziale?

L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000 che prevede le indennità erogate dall’INAIL in base alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta al dipendente infortunandosi sul lavoro:
– nessun indennizzo per danni inferiori al 6%;
– un indennizzo per danno biologico, versando una somma capitale per danni dal 6% al 15%;
– un indennizzo sotto forma di rendita vitalizia per danni dal 16% al 100%.

Va infine considerata la legittimazione dell’INAIL ad agire in regresso nei confronti del datore di lavoro e pretendere la restituzione degli indennizzi corrisposti, quando sia a questi attribuibile una responsabilità penale.  L’art. 10 del DPR 1124 del 1965 precisa infatti che “nonostante l’assicurazione, resta la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.”

Licenziamenti e NASPI in periodo di COVID

di Bruno avv. Bellisai

L’emergenza Covid ha coinvolto diversi aspetti del mondo del lavoro, non ultimo quello riguardante il divieto di procedere ai licenziamenti.
Il D.L. n. 18 del 2020 ha sancito la nullità del licenziamento intimato successivamente al 17 marzo 2020 e allo stato attuale fino al 21 marzo 2021 in base alla legge di Bilancio 2021.
In tale periodo, ogni licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve ritenersi nullo e non solo inefficace, con operatività della tutela reale (obbligo di reintegra ex art. 18 Stat. Lav. e art. 2 D.Lgs. n. 23/2015).

I licenziamenti sono tutti vietati?

No, in quanto rimangono ancora intimabili i licenziamenti:
– per cessazione dell’attività;- per fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa;
– per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;
– in presenza di accordi collettivi aziendali di incentivazione alla risoluzione dei rapporti di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale.

Il lavoratore licenziato e indennità di disoccupazione.

In tutti i casi in cui il lavoratore perde il lavoro involontariamente, egli avrà comunque diritto a percepire la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego operativa dal 1° maggio 2015, detta anche Disoccupazione).

Chi può prendere la NASPI?

Oltre ai casi di perdita incolpevole del lavoro, la legge stabilisce che la NASPI spetta anche in caso di:
– dimissioni per giusta causa;- risoluzione consensuale del rapporto avvenuta nell’ambito della speciale procedura di conciliazione preventiva presso
– l’I.T.L. (ex Direzione Territoriale del Lavoro) prevista dall’art. 7 della L. 604/1966, così come modificato dall’art. 1, comma 40 della legge 92/2012 (tale ipotesi non applicabile agli assunti con contratto a tutele crescenti);
– licenziamento con successiva accettazione dell’offerta conciliativa ex art. 6 del D. Lgs. 23/2015;
– licenziamento disciplinare, con impugnazione dello stesso;
– risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta (attraverso la procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente) o avvenuta a seguito del rifiuto del lavoratore a trasferirsi presso un’altra sede della stessa azienda, purché tale nuova sede disti oltre 50 KM dalla residenza del lavoratore o sia raggiungibile in 80 o più minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Requisiti essenziali per ottenere la “disoccupazione”

Per poter accedere alla NASPI, oltre alla perdita involontaria del lavoro, il lavoratore deve anche essere in possesso, congiuntamente, dei suddetti 3 requisiti:
– essere in stato di disoccupazione;
– avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione;- avere 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione;
– non essere titolare di Partita Iva.

La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi 4 anni, ha la durata massima di 24 mesi e ha come premessa l’immediata disponibilità al lavoro del richiedente.

ENASARCO e costi previdenziali per gli iscritti.

di Bruno Avv. Bellisai

I versamenti degli agenti di commercio e promotori finanziari sono una penalizzazione o un’equa contribuzione?

Agenti di commercio e consulenti finanziari, essendo obbligati a una doppia iscrizione obbligatoria all’INPS e all’ENASARCO, sopportano un costo previdenziale assai più elevato rispetto agli altri lavoratori del commercio (48% del reddito lordo rispetto al 37% degli altri lavoratori del commercio).

La contribuzione apporta benefici?

A fronte di tale esborso, agenti di commercio e consulenti finanziari non solo ricevono un’incomparabile minore assistenza in termini di Welfare, ma – ciò che è più grave – non ottengono alcun riconoscimento pensionistico qualora abbiano versato all’Enasarco contributi per un periodo inferiore a 20 anni.

La penalizzazione è evidente e le ragioni che l’Ente adduce (mantenere l’equilibrio finanziario) per conservare lo status quo non appare condivisibile né accettabile nemmeno sul piano giuridico.

Previdenza e solidarietà: le voci della contribuzione all’Enasarco

La contribuzione all’Enasarco si compone di due voci: la previdenza e la solidarietà. Anche volendo ammettere come corretta l’applicazione del principio solidaristico a un Ente privatizzato di previdenza integrativa, va rilevato che il trattenimento, oltre che dei contributi di solidarietà, anche dei contributi previdenziali da parte dell’Enasarco, nella fattispecie considerata, non può ritenersi coerente con l’elementare principio di equità sociale e parità di trattamento pensionistico con gli altri lavoratori.

Principio di equità sociale disatteso. Sotto questo profilo emergono fondati dubbi di incostituzionalità, considerando anche che altri Enti previdenziali riconoscono una pensione contributiva di vecchiaia dopo soli 5 anni di contribuzione.

SMART WORKING e CORONAVIRUS: prospettive e criticità.

di Bruno avv. Bellisai

Quella che si presentava come una strada obbligata per continuare l’attività economica durante la pandemia da Covid-19, si rivela essere un’importante novità per ristrutturare e riorganizzare il mondo del lavoro.

La recente notizia che un’impresa come Eni, con 21 mila dipendenti in Italia, programmi di adibire il 35% degli stessi in Smart working anche dopo la cessazione della pandemia in corso, dà l’idea di quali scenari si prospettano in un prossimo futuro. 

Il lavoro agile (L. n. 81 del 2017) e la ristrutturazione delle imprese

Il lavoro a distanza è visto in principalità come occasione per ridurre i costi, soprattutto strutturali (uffici, mobilio, mense e gestione interna del personale); e sicuramente a tale scopo il lavoro impiegatizio di tipo amministrativo è il più indicato, mentre mansioni rigorosamente tecniche meno si adattano.

Ai lavoratori agili viene inoltre garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai colleghi che eseguono la prestazione lavorativa con modalità ordinaria.

Certo è che la diffusione del lavoro agile determinerà una maggiore flessibilità del lavoro e dei relativi tempi, con forte ricaduta positiva anche in ambito ambientale.

Lo Smart working è positivo sotto tutti gli aspetti?

Naturalmente no: non vanno, infatti, sottaciute alcune delicate problematiche che il lavoro agile comporta:

  • l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
  • Il contributo dell’azienda ai costi legati alla connettività
  • L’idoneità degli spazi domestici adibiti ad ufficio
  • Il diritto alla disconnessione (art. 19 della L. 81 del 2017)
  • Sicurezza dei dati aziendali, gestiti e utilizzati all’esterno

Tali aspetti presentano notevoli criticità e dovranno essere oggetto di interventi normativi e regolamentari.

ENASARCO e contribuzione versata a fondo perduto

di Bruno Avv. Bellisai

Agli Agenti di Commercio e Promotori finanziari vengono sempre riconosciuti i versamenti previdenziali?

La Fondazione Enasarco, come noto, è legittimata a trattenere tutti i contributi versati dagli agenti di commercio e promotori finanziari, obbligatoriamente iscritti a detto ente, nell’ipotesi in cui non siano raggiunti almeno 20 anni di contribuzione.

Qual è la posizione di Enasarco?

La Fondazione Enasarco sostiene che non possono operare né l’istituto della totalizzazione, né quello del cumulo con i versamenti INPS, in quanto vi è coincidenza temporale di entrambi detti versamenti, attesa la loro obbligatorietà.

E’ possibile contrastare tale ingiustizia?

Non può essere condivisa l’obiezione avanzata dalla Fondazione Enasarco secondo cui i trattamenti dalla medesima erogati non sono di previdenza e assistenza sociale a differenza di quelli erogati dall’INPS, né la tesi che la coincidenza temporale dei versamenti ai due Enti è preclusiva del ricorso ai citati istituti.

L’elementare principio di giustizia sostanziale e di lealtà tra il contribuente previdenziale e la Fondazione, non può essere disatteso dal mancato riconoscimento di quasi venti anni di contribuzione, adducendo formali giustificazioni per il trattenimento a fondo perduto.

La questione giuridica è stata già affrontata dal nostro Studio ed è oggetto di contenzioso giudiziario.

CORONAVIRUS: che cosa accade ai contratti in corso

di Bruno avv. Bellisai


Decreto Cura Italia e contratti di locazione, di prestazione continuata, di attività d’impresa.

L’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del Coronavirus ha comportato l’emanazione di provvedimenti da parte dell’Autorità che, inibendo in tutto o in parte le attività d’impresa o professionali, hanno inciso in modo significativo nell’adempimento dei contratti in essere, già conclusi e stipulati.

Il decreto Cura Italia, infatti, nell’art. 91 D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 recita “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 c.c. – Responsabilità del debitore – e 1123 c.c. – Risarcimento del danno -”

L’ordinamento prevede comunque norme specifiche: artt. 1218, 1256, 1464, 1467 c.c.

L’art. 1467 c.c. riguarda i contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero differita, che riconosce a colui che deve eseguire la prestazione la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto quando la stessa è divenuta eccessivamente onerosa per fatti straordinari e imprevedibili a lui estranei.

L’art. 1256 c.c. in materia di inadempimento contrattuale, prevede l’estinzione dell’obbligazione quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se tale impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura non è responsabile del ritardo nell’inadempimento.

E’ possibile recedere o essere rimborsati?

Devono, tuttavia, sussistere determinati requisiti per invocare detta impossibilità sopravvenuta: i provvedimenti devono essere estranei alla volontà dell’obbligato e non devono essere ragionevolmente prevedibili.

Situazioni che sicuramente ricorrono nel contesto di emergenza sanitaria da Coronavirus.

Una volta cessata la suddetta impossibilità, tuttavia, il debitore deve comunque eseguire la prestazione, salvo eccepire l’eccessiva onerosità sopravvenuta.

Nell’eccessiva onerosità sopravvenuta, a differenza dell’impossibilità assoluta, la risoluzione del contratto può essere evitata con la decisione di modificare equamente le condizioni del contratto.

E se l’impossibilità della prestazione è parziale? 

L’art. 1464 c.c. prevede l’impossibilità parziale della prestazione in base alla quale la parte ha diritto a una riduzione della prestazione dovuta, potendo anche recedere dal contratto se non vi ha più interesse.

Significativa risulta l’applicazione di tale assetto normativo alla situazione attuale.