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Superbonus 110%: sì alla proroga.

di Avvocati BBC

Il Ministro dell’Economia ha recentemente confermato l’impegno del Governo a inserire nel disegno di bilancio 2022 una proroga dell’Ecobonus per il 2023 in virtù di quanto previsto nel P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.) 
L’obiettivo fissato dall’Unione europea è, infatti, quello di raddoppiare il tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025 attraverso l’isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l’autoproduzione di elettricità nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti.

Misura e limiti naturali alla detrazione d’imposta

La detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta lorda annua. Ciò significa che la quota annuale della detrazione, che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi, né essere chiesta a rimborso.

Utilizzo e fruizione del Superbonus

In alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente può optare per il cosiddetto “sconto in fattura” o per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione stessa, a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che lo gestirebbero direttamente con il Fisco. 
Va però precisato che l’Agenzia delle Entrate, se contesta il bonus perché i lavori effettuati non rispettano i requisiti di legge, provvede al recupero di quanto indebitamente già ricevuto nei confronti del soggetto che aveva diritto al bonus, anche se questi ha ceduto il proprio credito.
Il contribuente potrà eventualmente rifarsi su impresa e professionisti.

Gli adempimenti necessari per la fruizione delle detrazioni fiscali Superbonus 

Da tale succinta esposizione, che riguarda l’utilizzo e la fruizione del Superbonus 110% (di cui al D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020), emerge che il contribuente deve prestare particolare attenzione a quanto segue:

  1. è necessario che il professionista, che rilascia le attestazioni di prestazione energetica dell’edificio (una all’inizio dei lavori e una alla fine), abbia contratto un’idonea polizza assicurativa, al pari del tecnico abilitato al rilascio delle asseverazioni con le quali si dimostra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti e che le spese sostenute sono congrue;
  2.  come per qualsiasi contratto d’appalto, vanno esaminate le singole clausole per evitare i rischi connessi all’esecuzione delle opere, anche per le conseguenze fiscali che ciò comporta.
  3. gli interventi da realizzare su fabbricati condominiali possono essere approvati “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio” (art. 9 bis D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. nella L. 17.07.2020 n. 77 ). In tal caso è opportuno attendere 30 giorni dalla delibera assembleare per verificare se la stessa sia stata impugnata da qualche condomino contrario o assente all’assemblea. Intraprendere le opere in pendenza d’impugnazione della delibera può comportare rilevanti problemi.

COVID-19: cosa succede alle vacanze e ai viaggi prenotati in Italia e all’Estero se non si può partire?

di Avvocati BBC

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il COVID-19 può essere classificato come una pandemia. 

A partire da questa data, le conseguenze della pandemia da COVID-19 possono essere considerate come impreviste o inattese per i consumatori e causa di “forza maggiore”?

L’eccezionalità della situazione, gestita dal Governo italiano con provvedimenti specifici, incide sull’operatività delle ordinarie regole di rimborso. 

Recependo l’art. 88 bis del D.L. 17/3/2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) come modificato da successivi provvedimenti normativi, la legge 21 maggio 2021 n. 69 (di conversione del D.L. n. 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni”) prevede, in sostanza, due ipotesi:

A. La prima ipotesi è che sia il consumatore ad essere impossibilitato per motivi legati al Covid-19 (quarantena, positività al virus, l’essere residente o diretto in zona rossa o Paese “chiuso”) ad usufruire di servizi già prenotati o pagati relativi a: 

1. trasporto aereo, ferroviario, marittimo, in acque interne o terrestre
2. soggiorno in strutture alberghiere
3. pacchetti turistici

Nei casi 1. e 2., il consumatore può esercitare il diritto di recesso, chiedendo entro 30 giorni il rimborso del prezzo pagato.
Entro trenta giorni dalla richiesta del consumatore, il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione.

Nel caso 3., l’organizzatore – in alternativa al rimborso – può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore (in quest’ultimo caso con restituzione della differenza di prezzo) oppure può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher da utilizzare entro ventiquattro mesi dalla sua emissione.

B. La seconda ipotesi è che qualora sia il vettore o la struttura ricettiva ad essere impossibilitati ad eseguire le prestazioni in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi essi esercitano il diritto di recesso dandone tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione

L’organizzatore di pacchetti turistici, in alternativa, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore (in quest’ultimo caso con restituzione della differenza di prezzo).

E se il consumatore non intende usufruire o comunque non ha usufruito del voucher? 

In base al comma 12 bis dell’art. 88 bis del D.L. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020 e modificato dalla L. 69/2021, il consumatore, decorsi 24 mesi (in caso di solo soggiorno in struttura recettiva o di pacchetti turistici), o 12 mesi (in caso di trasporto) dall’emissione del voucher senza che egli ne abbia usufruito, potrà richiedere il rimborso del prezzo pagato, che verrà corrisposto entro 14 giorni dalla relativa richiesta.

Infine, con il consenso delle parti, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio oppure può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati all’agenzia stessa.

Obbligo del vaccino anti-covid per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (Decreto Legge n. 44 del 1°aprile 2021)

di Cinzia avv. Baldin

L’obbligo dei lavoratori in ambito sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-covid è stato sancito con provvedimento legislativo.

L’obbligo può essere imposto per legge?

Il problema è giuridicamente rilevante in ragione di quanto stabilito dall’art. 32 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Va, tuttavia, osservato che in tutti i casi in cui la decisione del singolo interferisce con altri soggetti occorre procedere a un bilanciamento degli interessi in gioco.

Se il personale sanitario rifiuta il vaccino?

ll rifiuto del lavoratore di sottoporsi a vaccinazione si traduce non come esercizio di libertà o comportamento colpevole, ma come dato oggettivo, che causa l’inidoneità dell’ambiente di lavoro, in cui vi è la prevalenza dell’obbligo di sicurezza nell’interesse di tutti.

Un   Ospedale o una Casa di Cura privata possono, pertanto, pretendere la vaccinazione di medici e infermieri, perché la protezione della salute dei pazienti è un obbligo prioritario nonché l’oggetto della prestazione lavorativa.

Quali sono le conseguenze?

Al lavoratore in ambito sanitario che rifiuti di essere sottoposto alla vaccinazione (come viene stabilito dall’art. 4, comma 8 del predetto D.L. 144/2021) dovranno essere assegnate diverse mansioni, che non implichino il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV.2, mansioni che potranno essere anche inferiori, con corrispondente diverso trattamento retributivo) e, quando ciò non sia possibile, il lavoratore verrà sospeso dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, così come dal percepimento di ogni altro emolumento ad essa correlato.

Orientamento della Commissione Europea

Va, per altro verso, precisato che la Commissione Europea, per consentire il libero ingresso delle persone nei vari Paesi dell’Unione, è orientata a porsi in un’ottica contrattuale rispetto al cosiddetto passaporto vaccinale”. Ciò significa che il diritto fondamentale della libertà di movimento all’interno dell’Unione potrebbe subire limitazioni qualora il cittadino rifiuti di sottoporsi al trattamento sanitario pur non obbligatorio, come il vaccino anti-covid, posto che l’avvenuta vaccinazione può costituire oggetto di clausola contrattuale in vari rapporti civilistici, come quelli di trasporto, di soggiorno, di ristorazione o altro.

Protezione della ricchezza – Destinazione e trasferimento dei patrimoni

di Avvocati BBC

Parlare di eredità, di divisioni e destinazione dei patrimoni non è tema gradito alla maggior parte delle persone. Quando, però, si è costretti a pensarci poiché si verifica una malattia o un imprevisto, si comprende quanto sia importante aver già pianificato l’utilizzo del proprio patrimonio e l’eventuale suo passaggio nelle mani di familiari o di altri. In Italia il contenzioso successorio e familiare ha un alto tasso di incidenza, mentre potrebbe essere risolto con una accurata pianificazione diretta a proteggere la parte finale della propria vita e, al contempo, proteggere la ricchezza della famiglia.

Necessità di pianificare il patrimonio ereditario

Il tema riguarda i singoli, i coniugi e le coppie di fatto, chi possiede patrimoni: la ricchezza può essere destinata e/o distribuita nel rispetto degli interessi propri e dei propri eredi ed evitando che i sacrifici ed il lavoro di una vita vadano dispersi.

Un imprenditore può pianificare che la propria azienda venga amministrata e continui a crescere, anche quando non potrà o non vorrà più occuparsene di persona.

Come tutelare l’eredità.

Cosa serve? Una consulenza integrata, competente ed affidabile di professionisti con esperienza.

Perché integrata? Perché le questioni a cui trovare una soluzione sono tante, come tante sono le possibilità ed ognuno deve trovare la soluzione migliore: dal trust al fondo patrimoniale, dal testamento ad una polizza assicurativa ad altri atti con forme diverse, tutti diretti a garantire la gestione più efficace ed utile, anche dal punto di vista fiscale, del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare.

Quando c’è bisogno dell’Amministratore di sostegno?

Altra situazione che potrebbe presentarsi e che ci potrebbe cogliere impreparati è l’impossibilità, anche parziale o temporanea e causata da una menomazione fisica o psichica, di poter curare personalmente ai nostri interessi. In tal caso è possibile individuare il soggetto da nominarsi quale nostro Amministratore di Sostegno (istituto introdotto dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6), con funzioni di supporto, in termini di rappresentanza e di assistenza, delle capacità residue del soggetto beneficiando.

Contagio COVID e infortunio sul lavoro

di Avv. Bruno Bellisai

L’infezione da Covid, se contratta in occasione del lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro. Per tale patologia infettiva, infatti, la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio.

Cosa comprende l’indennità INAIL?

L’indennità temporanea assoluta riconosciuta dall’INAIL riguarda sia il periodo di impossibilità fisica della prestazione lavorativa, sia il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.

Come si prova l’avvenuto contagio al lavoro?

Per presunzione semplice. È possibile provare l’avvenuto contagio per motivi professionali stabilendo che l’evento infettante sia conseguenza probabile e verosimile – secondo il buon senso e la normalità – di un contatto avvenuto durante l’attività lavorativa.
Ciò in particolare riguarda alcune categorie di lavoratori, per il fatto che le specifiche mansioni in cui sono adibiti li espongono maggiormente al rischio.
In ogni caso è ammessa la prova contraria da parte dell’Istituto.

Differenze tra presupposti per l’indennizzo INAIL e Responsabilità del datore di lavoro.

Non vanno confuse le condizioni per l’erogazione dell’indennizzo da parte dell’INAIL con quelle per la responsabilità penale e civile del datore di lavoro, che va accertata con criteri diversi e che presuppongono quantomeno una sua condotta colposa.
Infatti, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi previsti, mentre nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid, dai protocolli e dalle linee governative e regionali.

Infortunio sul lavoro e danno differenziale

di Bruno Avv. Bellisai

L’articolo 2087 c.c. recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

A chi spetta la tutela della salute dei dipendenti?

La norma configura in capo al datore di lavoro l’obbligo di tutela della salute dei dipendenti.
Si tratta di una legge di chiusura dell’intero sistema normativo antinfortunistico, dettata dal rilievo costituzionale del diritto alla salute delle persone (art. 32 Cost.) e, al contempo, aperta a recepire ogni miglioramento dei livelli della sicurezza al progredire della tecnica e dell’organizzazione del lavoro.

Pertanto, l’imprenditore che, pur avendo adottato le specifiche cautele antinfortunistiche previste dalla legge, non le abbia adeguate alla migliore tecnologia esistente al momento del sinistro, sarà responsabile per infortunio occorso al dipendente.

In tale situazione e in base alla norma sopra citata, comporterà per il datore di lavoro una responsabilità civile, ma spesso anche una responsabilità penale

In ambito civilistico, come precisa la Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 19.06.2020 n. 12041), “la responsabilità del datore di lavoro va accertata con criteri di tipo civilistico, esattamente secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all’elemento soggettivo della colpa e al nesso causale tra fatto ed evento dannoso”. Il medesimo accertamento del nesso di causalità e della colpa saranno tema fondamentale di prova anche nel processo penale per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro.

Ma i due valori costituzionali della tutela della vita e della salute dei lavoratori (ex art. 32 Cost.), da un lato, e il rispetto del principio di colpevolezza (ex art. 27, 1° comma Cost) riescono davvero a convivere senza entrare in conflitto tra loro?

La risposta non è così agevole. Se si considera che la responsabilità del datore di lavoro viene esclusa dalla giurisprudenza soltanto quando l’imprudenza del lavoratore si sia sostanziata in un comportamento talmente anomalo e abnorme, in quanto totalmente estraneo alla tipologia di prestazione lavorativa, da integrare una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a causare l’evento.

Il comportamento imprudente del lavoratore non esclude, invece, la responsabilità del datore di lavoro se questi non abbia intrapreso alcuna azione concreta ad evitarlo, poiché la norma cautelare ha per scopo anche di prevenire gli errori e le imprudenze del dipendente

Danno Differenziale: cos’è.

Il c.d. danno differenziale è quello dovuto per la quota eccedente le indennità liquidate dall’Istituto Assicuratore e comprende tutte le tipologie di danno che il lavoratore ha subito a causa dell’infortunio, danno patrimoniale e non patrimoniale, e rimane a carico del datore di lavoro.

Come viene calcolato il Danno Differenziale?

L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000 che prevede le indennità erogate dall’INAIL in base alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta al dipendente infortunandosi sul lavoro:
– nessun indennizzo per danni inferiori al 6%;
– un indennizzo per danno biologico, versando una somma capitale per danni dal 6% al 15%;
– un indennizzo sotto forma di rendita vitalizia per danni dal 16% al 100%.

Va infine considerata la legittimazione dell’INAIL ad agire in regresso nei confronti del datore di lavoro e pretendere la restituzione degli indennizzi corrisposti, quando sia a questi attribuibile una responsabilità penale.  L’art. 10 del DPR 1124 del 1965 precisa infatti che “nonostante l’assicurazione, resta la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.”

Licenziamenti e NASPI in periodo di COVID

di Bruno avv. Bellisai

L’emergenza Covid ha coinvolto diversi aspetti del mondo del lavoro, non ultimo quello riguardante il divieto di procedere ai licenziamenti.
Il D.L. n. 18 del 2020 ha sancito la nullità del licenziamento intimato successivamente al 17 marzo 2020 e allo stato attuale fino al 21 marzo 2021 in base alla legge di Bilancio 2021.
In tale periodo, ogni licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve ritenersi nullo e non solo inefficace, con operatività della tutela reale (obbligo di reintegra ex art. 18 Stat. Lav. e art. 2 D.Lgs. n. 23/2015).

I licenziamenti sono tutti vietati?

No, in quanto rimangono ancora intimabili i licenziamenti:
– per cessazione dell’attività;- per fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa;
– per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;
– in presenza di accordi collettivi aziendali di incentivazione alla risoluzione dei rapporti di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale.

Il lavoratore licenziato e indennità di disoccupazione.

In tutti i casi in cui il lavoratore perde il lavoro involontariamente, egli avrà comunque diritto a percepire la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego operativa dal 1° maggio 2015, detta anche Disoccupazione).

Chi può prendere la NASPI?

Oltre ai casi di perdita incolpevole del lavoro, la legge stabilisce che la NASPI spetta anche in caso di:
– dimissioni per giusta causa;- risoluzione consensuale del rapporto avvenuta nell’ambito della speciale procedura di conciliazione preventiva presso
– l’I.T.L. (ex Direzione Territoriale del Lavoro) prevista dall’art. 7 della L. 604/1966, così come modificato dall’art. 1, comma 40 della legge 92/2012 (tale ipotesi non applicabile agli assunti con contratto a tutele crescenti);
– licenziamento con successiva accettazione dell’offerta conciliativa ex art. 6 del D. Lgs. 23/2015;
– licenziamento disciplinare, con impugnazione dello stesso;
– risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede protetta (attraverso la procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente) o avvenuta a seguito del rifiuto del lavoratore a trasferirsi presso un’altra sede della stessa azienda, purché tale nuova sede disti oltre 50 KM dalla residenza del lavoratore o sia raggiungibile in 80 o più minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Requisiti essenziali per ottenere la “disoccupazione”

Per poter accedere alla NASPI, oltre alla perdita involontaria del lavoro, il lavoratore deve anche essere in possesso, congiuntamente, dei suddetti 3 requisiti:
– essere in stato di disoccupazione;
– avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione;- avere 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione;
– non essere titolare di Partita Iva.

La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi 4 anni, ha la durata massima di 24 mesi e ha come premessa l’immediata disponibilità al lavoro del richiedente.

Violenza contro le donne: come salvarsi?

di Nicoletta avv. Capone

Oggi, 25 novembre, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne è l’occasione per parlare di un argomento, purtroppo, molto attuale. Tuttavia, si vuole in questo articolo non solo denunciare l’aumento dei “casi”, bensì come poter contrastarne di nuovi e poter intervenire attivamente.

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, nota come “Codice Rosso”.

L’articolo 9 prevede l’aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 del codice penale) e una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; l’aumento della pena per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis del codice penale).

Tra le principali novità, l’articolo 387 bis del codice penale, che disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies del codice penale).

L’articolo 14, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l’articolo 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze  relative  a  misure  cautelari  personali, avviso  di  conclusione  delle  indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

Gli ulteriori commi dell’articolo 14 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere e molto altro.

Pur essendoci molti strumenti a disposizione per fermare la violenza contro le donne, il problema di fondo rimane di tipo culturale; diventa necessario educare, in primis in famiglia, al rispetto di se’ e del prossimo in quanto essere umano: insieme possiamo farcela!

Ognuno di noi ha il dovere di celebrare questa ricorrenza come meglio sa fare: leggendo, parlandone, riflettendo su quanto ancora si può fare per impedire il femminicidio, lo stupro, la violenza fisica e morale contro tutte le donne.

Violenza contro le donne: piaga a livello mondiale.

di Nicoletta avv. Capone

Le sorelle Mirabal

Il 25 novembre si ricorda la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
La giornata fu istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite più di vent’anni fa in memoria delle tre sorelle Mirabal, dette Las Mariposas, attiviste politiche stuprate ed assassinate nel 1960 durante il regime di Trujillo nella Repubblica Dominicana.

Luoghi e dinamiche

Accanto alle violenze per ragioni politiche, etniche ecc., gli abusi nascono purtroppo anche all’interno della famiglia, nelle nostre case, quel luogo “sicuro” che, invece, improvvisamente diventa il più pericoloso. Le dinamiche della violenza subita inducono la donna ad una sorta di immobilismo, alimentato dalle promesse del partner di cambiare, dal timore di generare un’escalation di violenza, da insostenibili sensi di colpa dovuti alla convinzione di ‘essersi meritate’ quelle punizioni e dalla sensazione di non disporre delle risorse per affrontare il cambiamento necessario.

Si tratta, spesso, di rapporti sentimentali “malati” o, se preferite, relazioni patologiche dalle quali la donna non riesce da sola ad uscire per molteplici ragioni che hanno il più delle volte un denominatore comune: la
convinzione di essere disposta a sacrificarsi pur di essere salvifica e così, ad esempio, ripete a se stessa: “lui beve e per questo è violento, ma io lo farò curare”; oppure “ci sono i figli che hanno bisogno, comunque, di un padre e di una famiglia”.

Manipolazione psicologica

Questi atteggiamenti si insinuano pian piano nella relazione e finiscono così con l’essere accolti dalla donna, al punto da non essere più in grado nemmeno di vedere quanto le siano pregiudizievoli e minino alla radice la sua stessa identità. Al contempo la violenza psicologica causa una profonda sofferenza e parte del dolore provato dipende dal non riuscire a dare un nome a questo stato di grave disagio: la donna continua a sentirsi confusa e sofferente, ma senza capirne il perché.

La realtà dei fatti, invece, è che queste donne sono vittime di manipolazione da parte dei propri partners da lungo tempo ed a tal punto da non avere una consapevolezza del vero problema, della propria volontà e dei propri desideri.  La vittima di un soggetto abusante dubita di se stessa e dei suoi giudizi di realtà e diviene dipendente, annullando di fatto ogni possibilità di scelta autonoma. Si parla oggi di “gaslighting“.

Fenomeno in crescita

Il fenomeno della violenza sulle donne, a differenza di quanto – forse superficialmente – si ritiene, non è circoscritto alle realtà definite ‘disagiate’ o ‘chiuse’: è un fenomeno drammatico e diffuso in maniera assolutamente trasversale rispetto ad età, etnia, credo religioso, ceto sociale, di appartenenza, ecc.

Secondo il rapporto dell’OMS è dimostrato che l’abuso fisico e sessuale è un problema anche sanitario visto che colpisce oltre il 35% delle donne in tutto il mondo ed è inflitto, in primis, dal partner per il 30%, il che lo rende orribile vista la vicinanza e la fiducia, in questo caso, mal riposta.

In Italia, ad esempio, secondo l’osservatorio del Ministero della Salute, “presso alcuni Pronto soccorso in Italia si sta sperimentando un percorso speciale per chi subisce violenza, contrassegnato da un codice rosa, o uno spazio protetto, detto stanza rosa, in grado di offrire assistenza dal punto di vista fisico e psicologico e informazioni sotto il profilo giuridico, nel fondamentale rispetto della riservatezza.”
(fonte /portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4498&area=Salute donna & menu = societa)

#iorestoacasa e abusi domestici

Anche la quarantena forzata per rispetto delle restrizioni anticontagio da Coronavirus adottate dai Governi di tutto il mondo ha aggravato notevolmente il problema. Secondo il rapporto ONU c’è stata un’impennata di violenze e abusi sulle persone più vulnerabili: lo stare a stretto contatto col proprio aggressore durante il lockdown ha portato ad un aumento delle richieste di aiuto del 73%, solo in Italia (dati ISTAT), rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; il 45,3% delle vittime teme per la propria incolumità o per la propria vita; 30 sono le donne uccise da gennaio a maggio 2020.

ENASARCO e costi previdenziali per gli iscritti.

di Bruno Avv. Bellisai

I versamenti degli agenti di commercio e promotori finanziari sono una penalizzazione o un’equa contribuzione?

Agenti di commercio e consulenti finanziari, essendo obbligati a una doppia iscrizione obbligatoria all’INPS e all’ENASARCO, sopportano un costo previdenziale assai più elevato rispetto agli altri lavoratori del commercio (48% del reddito lordo rispetto al 37% degli altri lavoratori del commercio).

La contribuzione apporta benefici?

A fronte di tale esborso, agenti di commercio e consulenti finanziari non solo ricevono un’incomparabile minore assistenza in termini di Welfare, ma – ciò che è più grave – non ottengono alcun riconoscimento pensionistico qualora abbiano versato all’Enasarco contributi per un periodo inferiore a 20 anni.

La penalizzazione è evidente e le ragioni che l’Ente adduce (mantenere l’equilibrio finanziario) per conservare lo status quo non appare condivisibile né accettabile nemmeno sul piano giuridico.

Previdenza e solidarietà: le voci della contribuzione all’Enasarco

La contribuzione all’Enasarco si compone di due voci: la previdenza e la solidarietà. Anche volendo ammettere come corretta l’applicazione del principio solidaristico a un Ente privatizzato di previdenza integrativa, va rilevato che il trattenimento, oltre che dei contributi di solidarietà, anche dei contributi previdenziali da parte dell’Enasarco, nella fattispecie considerata, non può ritenersi coerente con l’elementare principio di equità sociale e parità di trattamento pensionistico con gli altri lavoratori.

Principio di equità sociale disatteso. Sotto questo profilo emergono fondati dubbi di incostituzionalità, considerando anche che altri Enti previdenziali riconoscono una pensione contributiva di vecchiaia dopo soli 5 anni di contribuzione.