ENASARCO e contribuzione versata a fondo perduto

di Bruno Avv. Bellisai

Agli Agenti di Commercio e Promotori finanziari vengono sempre riconosciuti i versamenti previdenziali?

La Fondazione Enasarco, come noto, è legittimata a trattenere tutti i contributi versati dagli agenti di commercio e promotori finanziari, obbligatoriamente iscritti a detto ente, nell’ipotesi in cui non siano raggiunti almeno 20 anni di contribuzione.

Qual è la posizione di Enasarco?

La Fondazione Enasarco sostiene che non possono operare né l’istituto della totalizzazione, né quello del cumulo con i versamenti INPS, in quanto vi è coincidenza temporale di entrambi detti versamenti, attesa la loro obbligatorietà.

E’ possibile contrastare tale ingiustizia?

Non può essere condivisa l’obiezione avanzata dalla Fondazione Enasarco secondo cui i trattamenti dalla medesima erogati non sono di previdenza e assistenza sociale a differenza di quelli erogati dall’INPS, né la tesi che la coincidenza temporale dei versamenti ai due Enti è preclusiva del ricorso ai citati istituti.

L’elementare principio di giustizia sostanziale e di lealtà tra il contribuente previdenziale e la Fondazione, non può essere disatteso dal mancato riconoscimento di quasi venti anni di contribuzione, adducendo formali giustificazioni per il trattenimento a fondo perduto.

La questione giuridica è stata già affrontata dal nostro Studio ed è oggetto di contenzioso giudiziario.