COVID-19: cosa succede alle vacanze e ai viaggi prenotati in Italia e all’Estero se non si può partire?

di Avvocati BBC

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il COVID-19 può essere classificato come una pandemia. 

A partire da questa data, le conseguenze della pandemia da COVID-19 possono essere considerate come impreviste o inattese per i consumatori e causa di “forza maggiore”?

L’eccezionalità della situazione, gestita dal Governo italiano con provvedimenti specifici, incide sull’operatività delle ordinarie regole di rimborso. 

Recependo l’art. 88 bis del D.L. 17/3/2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) come modificato da successivi provvedimenti normativi, la legge 21 maggio 2021 n. 69 (di conversione del D.L. n. 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni”) prevede, in sostanza, due ipotesi:

A. La prima ipotesi è che sia il consumatore ad essere impossibilitato per motivi legati al Covid-19 (quarantena, positività al virus, l’essere residente o diretto in zona rossa o Paese “chiuso”) ad usufruire di servizi già prenotati o pagati relativi a: 

1. trasporto aereo, ferroviario, marittimo, in acque interne o terrestre
2. soggiorno in strutture alberghiere
3. pacchetti turistici

Nei casi 1. e 2., il consumatore può esercitare il diritto di recesso, chiedendo entro 30 giorni il rimborso del prezzo pagato.
Entro trenta giorni dalla richiesta del consumatore, il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione.

Nel caso 3., l’organizzatore – in alternativa al rimborso – può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore (in quest’ultimo caso con restituzione della differenza di prezzo) oppure può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher da utilizzare entro ventiquattro mesi dalla sua emissione.

B. La seconda ipotesi è che qualora sia il vettore o la struttura ricettiva ad essere impossibilitati ad eseguire le prestazioni in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi essi esercitano il diritto di recesso dandone tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione

L’organizzatore di pacchetti turistici, in alternativa, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore (in quest’ultimo caso con restituzione della differenza di prezzo).

E se il consumatore non intende usufruire o comunque non ha usufruito del voucher? 

In base al comma 12 bis dell’art. 88 bis del D.L. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020 e modificato dalla L. 69/2021, il consumatore, decorsi 24 mesi (in caso di solo soggiorno in struttura recettiva o di pacchetti turistici), o 12 mesi (in caso di trasporto) dall’emissione del voucher senza che egli ne abbia usufruito, potrà richiedere il rimborso del prezzo pagato, che verrà corrisposto entro 14 giorni dalla relativa richiesta.

Infine, con il consenso delle parti, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio oppure può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati all’agenzia stessa.