Superbonus 110%: sì alla proroga.

di Avvocati BBC

Il Ministro dell’Economia ha recentemente confermato l’impegno del Governo a inserire nel disegno di bilancio 2022 una proroga dell’Ecobonus per il 2023 in virtù di quanto previsto nel P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.) 
L’obiettivo fissato dall’Unione europea è, infatti, quello di raddoppiare il tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025 attraverso l’isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l’autoproduzione di elettricità nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti.

Misura e limiti naturali alla detrazione d’imposta

La detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta lorda annua. Ciò significa che la quota annuale della detrazione, che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi, né essere chiesta a rimborso.

Utilizzo e fruizione del Superbonus

In alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente può optare per il cosiddetto “sconto in fattura” o per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione stessa, a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che lo gestirebbero direttamente con il Fisco. 
Va però precisato che l’Agenzia delle Entrate, se contesta il bonus perché i lavori effettuati non rispettano i requisiti di legge, provvede al recupero di quanto indebitamente già ricevuto nei confronti del soggetto che aveva diritto al bonus, anche se questi ha ceduto il proprio credito.
Il contribuente potrà eventualmente rifarsi su impresa e professionisti.

Gli adempimenti necessari per la fruizione delle detrazioni fiscali Superbonus 

Da tale succinta esposizione, che riguarda l’utilizzo e la fruizione del Superbonus 110% (di cui al D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020), emerge che il contribuente deve prestare particolare attenzione a quanto segue:

  1. è necessario che il professionista, che rilascia le attestazioni di prestazione energetica dell’edificio (una all’inizio dei lavori e una alla fine), abbia contratto un’idonea polizza assicurativa, al pari del tecnico abilitato al rilascio delle asseverazioni con le quali si dimostra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti e che le spese sostenute sono congrue;
  2.  come per qualsiasi contratto d’appalto, vanno esaminate le singole clausole per evitare i rischi connessi all’esecuzione delle opere, anche per le conseguenze fiscali che ciò comporta.
  3. gli interventi da realizzare su fabbricati condominiali possono essere approvati “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio” (art. 9 bis D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. nella L. 17.07.2020 n. 77 ). In tal caso è opportuno attendere 30 giorni dalla delibera assembleare per verificare se la stessa sia stata impugnata da qualche condomino contrario o assente all’assemblea. Intraprendere le opere in pendenza d’impugnazione della delibera può comportare rilevanti problemi.