Obbligo del vaccino anti-covid per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (Decreto Legge n. 44 del 1°aprile 2021)

di Cinzia avv. Baldin

L’obbligo dei lavoratori in ambito sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-covid è stato sancito con provvedimento legislativo.

L’obbligo può essere imposto per legge?

Il problema è giuridicamente rilevante in ragione di quanto stabilito dall’art. 32 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Va, tuttavia, osservato che in tutti i casi in cui la decisione del singolo interferisce con altri soggetti occorre procedere a un bilanciamento degli interessi in gioco.

Se il personale sanitario rifiuta il vaccino?

ll rifiuto del lavoratore di sottoporsi a vaccinazione si traduce non come esercizio di libertà o comportamento colpevole, ma come dato oggettivo, che causa l’inidoneità dell’ambiente di lavoro, in cui vi è la prevalenza dell’obbligo di sicurezza nell’interesse di tutti.

Un   Ospedale o una Casa di Cura privata possono, pertanto, pretendere la vaccinazione di medici e infermieri, perché la protezione della salute dei pazienti è un obbligo prioritario nonché l’oggetto della prestazione lavorativa.

Quali sono le conseguenze?

Al lavoratore in ambito sanitario che rifiuti di essere sottoposto alla vaccinazione (come viene stabilito dall’art. 4, comma 8 del predetto D.L. 144/2021) dovranno essere assegnate diverse mansioni, che non implichino il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV.2, mansioni che potranno essere anche inferiori, con corrispondente diverso trattamento retributivo) e, quando ciò non sia possibile, il lavoratore verrà sospeso dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, così come dal percepimento di ogni altro emolumento ad essa correlato.

Orientamento della Commissione Europea

Va, per altro verso, precisato che la Commissione Europea, per consentire il libero ingresso delle persone nei vari Paesi dell’Unione, è orientata a porsi in un’ottica contrattuale rispetto al cosiddetto passaporto vaccinale”. Ciò significa che il diritto fondamentale della libertà di movimento all’interno dell’Unione potrebbe subire limitazioni qualora il cittadino rifiuti di sottoporsi al trattamento sanitario pur non obbligatorio, come il vaccino anti-covid, posto che l’avvenuta vaccinazione può costituire oggetto di clausola contrattuale in vari rapporti civilistici, come quelli di trasporto, di soggiorno, di ristorazione o altro.