Pignoramento delle quote del socio di una società.

di Cinzia avv. Baldin

La partecipazione in una società può essere oggetto di espropriazione?

La risposta è sì! Nel momento in cui, infatti, il debitore risulta titolare di quote all’interno di una società, è possibile per il creditore procedere a pignorare le predette quote al fine di recuperare il proprio credito.

Il pignoramento delle quote sociali è disciplinato, diversamente dagli altri tipi di pignoramento, non dalle norme del codice di procedura civile, ma da quelle del codice civile, precisamente dall’art. 2471.

Come può procedere il creditore?

Il creditore dovrà procedere notificando l’atto di pignoramento di quote sia al debitore sia alla società e, quindi, dovrà procedere alla trascrizione nel registro delle imprese: in questo modo si rende noto anche a terzi il fatto che le predette quote siano state sottoposte al vincolo pignoratizio.

Le quote pignorate sono immediatamente trasferibili?

Successivamente, ma entro 90 giorni dalla notifica, il creditore dovrà fare istanza al Giudice dell’Esecuzione al fine di procedere alla vendita delle quote pignorate e liberamente trasferibili, cioè senza alcun vincolo presente nell’atto costitutivo della società.

Nel caso di vendita di quote non liberamente trasferibili, invece, sarà necessario trovare un accordo di vendita delle quote tra il debitore, il creditore e la società. 

Qualora non si giungesse ad alcun accomodamento, le quote saranno oggetto di vendita all’incanto (cioè  al miglior offerente). 

L’art. 2471 c.c., tuttavia, asserisce che “la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo”.

Il pignoramento interessa solo le quote?

Combinando quanto disposto dagli att. 2912 e 2473 bis, 3° comma c.c. il pignoramento non solo interessa anche gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata, ma comporta l’aggiudicazione – in sede esecutiva – a favore del creditore anche degli utili di pertinenza che l’assemblea dei soci avesse eventualmente deliberato di distribuire in sede di approvazione del bilancio.

E’ compreso nel pignoramento delle quote di società anche l’eventuale credito di finanziamento soci, se esistente.

Non verrà invece investito dal pignoramento il conto corrente di cui la società risulterà intestataria, necessitando – a tal fine – un apposito pignoramento presso terzi.