CORONAVIRUS: che cosa accade ai contratti in corso

di Bruno avv. Bellisai


Decreto Cura Italia e contratti di locazione, di prestazione continuata, di attività d’impresa.

L’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del Coronavirus ha comportato l’emanazione di provvedimenti da parte dell’Autorità che, inibendo in tutto o in parte le attività d’impresa o professionali, hanno inciso in modo significativo nell’adempimento dei contratti in essere, già conclusi e stipulati.

Il decreto Cura Italia, infatti, nell’art. 91 D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 recita “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 c.c. – Responsabilità del debitore – e 1123 c.c. – Risarcimento del danno -”

L’ordinamento prevede comunque norme specifiche: artt. 1218, 1256, 1464, 1467 c.c.

L’art. 1467 c.c. riguarda i contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero differita, che riconosce a colui che deve eseguire la prestazione la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto quando la stessa è divenuta eccessivamente onerosa per fatti straordinari e imprevedibili a lui estranei.

L’art. 1256 c.c. in materia di inadempimento contrattuale, prevede l’estinzione dell’obbligazione quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se tale impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura non è responsabile del ritardo nell’inadempimento.

E’ possibile recedere o essere rimborsati?

Devono, tuttavia, sussistere determinati requisiti per invocare detta impossibilità sopravvenuta: i provvedimenti devono essere estranei alla volontà dell’obbligato e non devono essere ragionevolmente prevedibili.

Situazioni che sicuramente ricorrono nel contesto di emergenza sanitaria da Coronavirus.

Una volta cessata la suddetta impossibilità, tuttavia, il debitore deve comunque eseguire la prestazione, salvo eccepire l’eccessiva onerosità sopravvenuta.

Nell’eccessiva onerosità sopravvenuta, a differenza dell’impossibilità assoluta, la risoluzione del contratto può essere evitata con la decisione di modificare equamente le condizioni del contratto.

E se l’impossibilità della prestazione è parziale? 

L’art. 1464 c.c. prevede l’impossibilità parziale della prestazione in base alla quale la parte ha diritto a una riduzione della prestazione dovuta, potendo anche recedere dal contratto se non vi ha più interesse.

Significativa risulta l’applicazione di tale assetto normativo alla situazione attuale.