Category: Responsabilità Civile e Diritto delle Assicurazioni

Superbonus 110%: sì alla proroga.

di Avvocati BBC

Il Ministro dell’Economia ha recentemente confermato l’impegno del Governo a inserire nel disegno di bilancio 2022 una proroga dell’Ecobonus per il 2023 in virtù di quanto previsto nel P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.) 
L’obiettivo fissato dall’Unione europea è, infatti, quello di raddoppiare il tasso di efficientamento degli edifici entro il 2025 attraverso l’isolamento termico, gli impianti di riscaldamento e raffreddamento e l’autoproduzione di elettricità nonché il monitoraggio dei consumi da parte degli utenti.

Misura e limiti naturali alla detrazione d’imposta

La detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta lorda annua. Ciò significa che la quota annuale della detrazione, che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi, né essere chiesta a rimborso.

Utilizzo e fruizione del Superbonus

In alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente può optare per il cosiddetto “sconto in fattura” o per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione stessa, a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che lo gestirebbero direttamente con il Fisco. 
Va però precisato che l’Agenzia delle Entrate, se contesta il bonus perché i lavori effettuati non rispettano i requisiti di legge, provvede al recupero di quanto indebitamente già ricevuto nei confronti del soggetto che aveva diritto al bonus, anche se questi ha ceduto il proprio credito.
Il contribuente potrà eventualmente rifarsi su impresa e professionisti.

Gli adempimenti necessari per la fruizione delle detrazioni fiscali Superbonus 

Da tale succinta esposizione, che riguarda l’utilizzo e la fruizione del Superbonus 110% (di cui al D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020), emerge che il contribuente deve prestare particolare attenzione a quanto segue:

  1. è necessario che il professionista, che rilascia le attestazioni di prestazione energetica dell’edificio (una all’inizio dei lavori e una alla fine), abbia contratto un’idonea polizza assicurativa, al pari del tecnico abilitato al rilascio delle asseverazioni con le quali si dimostra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici previsti e che le spese sostenute sono congrue;
  2.  come per qualsiasi contratto d’appalto, vanno esaminate le singole clausole per evitare i rischi connessi all’esecuzione delle opere, anche per le conseguenze fiscali che ciò comporta.
  3. gli interventi da realizzare su fabbricati condominiali possono essere approvati “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio” (art. 9 bis D.L. 19.05.2020 n. 34 conv. nella L. 17.07.2020 n. 77 ). In tal caso è opportuno attendere 30 giorni dalla delibera assembleare per verificare se la stessa sia stata impugnata da qualche condomino contrario o assente all’assemblea. Intraprendere le opere in pendenza d’impugnazione della delibera può comportare rilevanti problemi.

COVID-19: cosa succede alle vacanze e ai viaggi prenotati in Italia e all’Estero se non si può partire?

di Avvocati BBC

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il COVID-19 può essere classificato come una pandemia. 

A partire da questa data, le conseguenze della pandemia da COVID-19 possono essere considerate come impreviste o inattese per i consumatori e causa di “forza maggiore”?

L’eccezionalità della situazione, gestita dal Governo italiano con provvedimenti specifici, incide sull’operatività delle ordinarie regole di rimborso. 

Recependo l’art. 88 bis del D.L. 17/3/2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) come modificato da successivi provvedimenti normativi, la legge 21 maggio 2021 n. 69 (di conversione del D.L. n. 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni”) prevede, in sostanza, due ipotesi:

A. La prima ipotesi è che sia il consumatore ad essere impossibilitato per motivi legati al Covid-19 (quarantena, positività al virus, l’essere residente o diretto in zona rossa o Paese “chiuso”) ad usufruire di servizi già prenotati o pagati relativi a: 

1. trasporto aereo, ferroviario, marittimo, in acque interne o terrestre
2. soggiorno in strutture alberghiere
3. pacchetti turistici

Nei casi 1. e 2., il consumatore può esercitare il diritto di recesso, chiedendo entro 30 giorni il rimborso del prezzo pagato.
Entro trenta giorni dalla richiesta del consumatore, il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione.

Nel caso 3., l’organizzatore – in alternativa al rimborso – può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore (in quest’ultimo caso con restituzione della differenza di prezzo) oppure può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher da utilizzare entro ventiquattro mesi dalla sua emissione.

B. La seconda ipotesi è che qualora sia il vettore o la struttura ricettiva ad essere impossibilitati ad eseguire le prestazioni in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi essi esercitano il diritto di recesso dandone tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione

L’organizzatore di pacchetti turistici, in alternativa, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore (in quest’ultimo caso con restituzione della differenza di prezzo).

E se il consumatore non intende usufruire o comunque non ha usufruito del voucher? 

In base al comma 12 bis dell’art. 88 bis del D.L. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020 e modificato dalla L. 69/2021, il consumatore, decorsi 24 mesi (in caso di solo soggiorno in struttura recettiva o di pacchetti turistici), o 12 mesi (in caso di trasporto) dall’emissione del voucher senza che egli ne abbia usufruito, potrà richiedere il rimborso del prezzo pagato, che verrà corrisposto entro 14 giorni dalla relativa richiesta.

Infine, con il consenso delle parti, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio oppure può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati all’agenzia stessa.

Obbligo del vaccino anti-covid per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (Decreto Legge n. 44 del 1°aprile 2021)

di Cinzia avv. Baldin

L’obbligo dei lavoratori in ambito sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-covid è stato sancito con provvedimento legislativo.

L’obbligo può essere imposto per legge?

Il problema è giuridicamente rilevante in ragione di quanto stabilito dall’art. 32 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Va, tuttavia, osservato che in tutti i casi in cui la decisione del singolo interferisce con altri soggetti occorre procedere a un bilanciamento degli interessi in gioco.

Se il personale sanitario rifiuta il vaccino?

ll rifiuto del lavoratore di sottoporsi a vaccinazione si traduce non come esercizio di libertà o comportamento colpevole, ma come dato oggettivo, che causa l’inidoneità dell’ambiente di lavoro, in cui vi è la prevalenza dell’obbligo di sicurezza nell’interesse di tutti.

Un   Ospedale o una Casa di Cura privata possono, pertanto, pretendere la vaccinazione di medici e infermieri, perché la protezione della salute dei pazienti è un obbligo prioritario nonché l’oggetto della prestazione lavorativa.

Quali sono le conseguenze?

Al lavoratore in ambito sanitario che rifiuti di essere sottoposto alla vaccinazione (come viene stabilito dall’art. 4, comma 8 del predetto D.L. 144/2021) dovranno essere assegnate diverse mansioni, che non implichino il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV.2, mansioni che potranno essere anche inferiori, con corrispondente diverso trattamento retributivo) e, quando ciò non sia possibile, il lavoratore verrà sospeso dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, così come dal percepimento di ogni altro emolumento ad essa correlato.

Orientamento della Commissione Europea

Va, per altro verso, precisato che la Commissione Europea, per consentire il libero ingresso delle persone nei vari Paesi dell’Unione, è orientata a porsi in un’ottica contrattuale rispetto al cosiddetto passaporto vaccinale”. Ciò significa che il diritto fondamentale della libertà di movimento all’interno dell’Unione potrebbe subire limitazioni qualora il cittadino rifiuti di sottoporsi al trattamento sanitario pur non obbligatorio, come il vaccino anti-covid, posto che l’avvenuta vaccinazione può costituire oggetto di clausola contrattuale in vari rapporti civilistici, come quelli di trasporto, di soggiorno, di ristorazione o altro.